La compatibilità dello smart working con le caratteristiche della prestazione: l’ordinanza del Tribunale di Roma
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 20 giugno 2020 resa a definizione di un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ha affermato che per stabilire la compatibilità del lavoro agile con lo svolgimento della prestazione lavorativa, la valutazione deve essere fatta in concreto avendo riguardo alla specifica attività svolta e che incombe sul datore di lavoro l’onere di provare detta incompatibilità.
Nel caso di specie la lavoratrice, dipendente di un’azienda sanitaria pubblica, faceva parte delle task force organizzate per la gestione dell’emergenza Covid, ma le mansioni attribuitele di rapporto con l’utenza potevano essere svolte da remoto e non erano dunque incompatibili con il lavoro a distanza.
Il Tribunale ha dunque ordinato all’azienda di adibire la lavoratrice al lavoro agile anche ai sensi dell’art. 39, comma 1, d.l. n. 18/2020.