La circolare del Ministero del Lavoro sulla riforma del contratto a tempo determinato
Con la circolare dello scorso 9 ottobre il Ministero del Lavoro fornisce utili chiarimenti sulla disciplina del contratto a tempo determinato risultante dalla riforma del d.l. 48/2023 (c.d. decreto Lavoro).
Viene ribadita la durata massima di 24 mesi e si analizzano le nuove causali: dopo la soppressione di quelle previste nel 2018, il nuovo art. 19 del d.lgs. 81/2015 attribuisce ai contratti collettivi di cui all’art. 51 d.lgs. n. 81/2015, il compito di individuare i casi di ricorso al contratto a tempo determinato. Fino al 30/04/2024 rimane la possibilità per le parti individuali di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. È confermata la causale delle esigenze di natura sostitutiva.
Per quanto riguarda proroghe e rinnovi, il Ministero conferma che adesso entrambi possono intervenire liberamente nell’arco dei primi 12 mesi. Il Ministero ricorda che, in sede di conversione, è stata prevista la possibilità di stipulare liberamente un nuovo contratto fino a 12 mesi con lavoratori con i quali vi è stato un rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato prima del 05/05/2023, che non viene computato ai fini del raggiungimento dei 12 mesi dopo i quali è necessario ricorrere alle causali. Significativamente, il Ministero specifica che l’espressione «contratti stipulati» a decorrere dal 5/05/2023 deve essere intesa nel senso che essa ricomprende sia le proroghe che i rinnovi, coerentemente con l’uniformazione del loro regime normativo.
Infine, la circolare analizza l’ampliamento del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo a indeterminato per particolari categorie di soggetti.