La Cassazione sulla prova dell’aliunde nell’indennità per licenziamento illegittimo
Cass. civ., sez. lav., ord. 01/03/2024, n. 5588
Una società, già condannata alla reintegra di un dipendente e al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18 Stat. lav. (nel testo anteriore al 2012) per l’assenza della giusta causa di licenziamento, ricorreva per Cassazione ribadendo tanto la proporzionalità del licenziamento quanto l’eccezione di detrazione dell’aliunde perceptum e percipiendum.
La Cassazione, dopo aver rigettato il primo ordine di doglianze, ha affrontato il secondo tema affermando, conformemente ai suoi precedenti, che l’onere della prova dell’aliunde perceptum e percipiendum è a carico del datore di lavoro, che è tenuto a fornire indicazioni puntuali dell’esercizio di un’attività lavorativa, allegando circostanze di fatto specifiche, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o meramente esplorative; per quanto riguarda l’aliunde percipiendum in particolare, il datore deve allegare le circostanze specifiche da cui sia possibile desumere, anche presuntivamente, che la professionalità avrebbe potuto essere impiegata, in relazione alle situazioni di mercato, per il conseguimento di nuovi guadagni. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato a causa della genericità delle deduzioni della società in tal senso.