La Cassazione sulla posticipazione del TFS per i dipendenti pubblici prepensionati
Cass. civ., sez. lav., sent. 25 settembre 2024, n. 25621
Una recente sentenza della Cassazione ha affrontato il delicato tema della posticipazione dell’erogazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici con riferimento, nello specifico, ai lavoratori in soprannumero che hanno avuto accesso al prepensionamento ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.l. n. 95/2012. Questa disposizione, fino al 2016, ha reso possibile il pensionamento dei dipendenti pubblici eccedentari secondo i requisiti più favorevoli previgenti alla riforma c.d. Fornero, stabilendo altresì che la liquidazione del trattamento di fine rapporto avvenga al momento in cui i prepensionati avrebbero compiuto l’età pensionabile prevista dal regime ordinario post-riforma.
La liquidazione del TFS dei dipendenti pubblici viene posticipata rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, con finalità di contenimento della spesa: il regime generale prevede l’erogazione dopo 24 mesi in caso di pensionamento “anticipato” e dopo 12 mesi in caso di pensionamento per raggiungimento dei limiti di età o dell’anzianità massima (art. 3, co. 2, d.l. 97/1997). Queste previsioni sono state oggetto di più questioni di costituzionalità all’esito delle quali la Consulta, pur senza pervenire ad una dichiarazione di incostituzionalità, ha evidenziato lo squilibrio del sistema che rischia di compromettere, per i dipendenti pubblici, il godimento delle funzioni retributive e previdenziali del TFS (Corte cost., sentt. nn. 159/2019 e 130/2023).
Con la sentenza in oggetto, per quanto riguarda la specifica disposizione in esame, la Cassazione non ha condiviso i dubbi di costituzionalità sollevati dal ricorrente: la deroga rispetto al regime ordinario di liquidazione del TFS – che per i dipendenti pubblici prepensionati può avvenire a distanza anche di anni dalla cessazione del rapporto di lavoro – è integrata e bilanciata dal riconoscimento, ai lavoratori soprannumerari, del trattamento pensionistico in anticipo rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti, con applicazione dei più favorevoli requisiti di accesso alla pensione previsti prima della riforma del sistema previdenziale.