La Cassazione si pronuncia sull’insussistenza del fatto materiale
Con la decisione 8 maggio 2019, n. 12174 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla locuzione “fatto materiale contestato” contenuta all’interno dell’art. 3, c. 2, d.lgs. n. 23/2015.
In particolare, il Supremo Collegio ha stabilito che l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare.
Come affermato a chiare lettere dalla Corte, tale interpretazione è frutto di una lettura costituzionalmente orientata della norma.
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