Jobs act e licenziamento disciplinare
In una sentenza di fine giugno 2017, il Tribunale di Napoli ha affermato che l’art. 1 del d. lgs n. 23/2015 (cd. jobs act) dispone l’applicazione di un regime di tutela diverso nel caso di licenziamento illegittimo per due categorie di lavoratori.
Come è noto, l’art. 1 del d. lgs n. 23/2015 dispone l’applicazione del contratto a tutele crescenti ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, o nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del decreto, da un contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Per il licenziamento disciplinare, la nuova norma conserva la reintegrazione ma la rende del tutto eccezionale, in quanto limitata all’ipotesi in cui sia direttamente accertata l’insussistenza materiale del fatto contestato.
L’infelice formulazione della disposizione, si noti, non modifica l’impianto della ripartizione della prova. Resta quindi fermo il principio stabilito dall’art. 5. della l. n. 604/66 che pone a carico del datore la prova della sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo, con la conseguenza che la mancata prova cade in suo danno e conduce all’accertamento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento.
Nel caso, invece, di prova insufficiente, il licenziamento va comunque dichiarato illegittimo riconoscendo però al lavoratore una tutela minore consistente nella sola tutela risarcitoria.
In questo senso la riforma comporta un significativo cambiamento: l’insussistenza del fatto deve derivare direttamente dalla prova che la condotta non sussiste.
Nel caso di specie, il giudice ha accertato l’insussistenza del caso contestato e condanna la società convenuta alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, moltiplicata per il numero di mensilità decorrenti dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra (comunque non superiori a 12 mensilità), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (cd. reintegrazione attenuata).
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