Italia zona protetta: le misure in materia di lavoro
Con il DPCM 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono state estese all’intero territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020.
Si ricorda che lo spostamento delle persone fisiche è consentito solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Per poter raggiungere il posto di lavoro gli interessati dovranno comprovare il motivo lavorativo con una autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.
Il decreto raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
Resta ferma la possibilità di ricorrere alla modalità di lavoro agile che può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.