INPS: le prime indicazioni operative per le domande di CIGO e assegno ordinario
Nelle more della pubblicazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, l’INPS con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020 ha fornito le prime indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario e di assegno ordinario previsti dal c.d. Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020).
Nello specifico, l’INPS ha chiarito che le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e all’assegno ordinario dovranno essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, accedendo al portale INPS (https://www.inps.it) ed utilizzando la nuova causale denominata «COVID-19 nazionale».
Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, l’Istituto ha precisato che per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio (23 marzo 2020), il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione.
Pertanto il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e del 23 marzo 2020 è neutralizzato.
- le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
- detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015;
- il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
- per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
- non è dovuto il contributo addizionale.
Concludendo l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiarito che i datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.
In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.