INPS: le istruzioni per la fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e dei permessi l. n. 104/1992
Con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020 l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del c.d. Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020).
In particolare, l’INPS ha chiarito che il nuovo congedo COVID-19 garantisce ai genitori maggiori tutele rispetto a quelle di cui possono ordinariamente beneficiare per la cura dei figli avvalendosi del congedo parentale.
Le principali novità rispetto alla misura ordinaria del congedo parentale riguardano:
– le nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli;
– la tutela oltre i massimali ordinari.
Il nuovo congedo COVID-19, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età, riconosce ai genitori un’indennità pari al 50% della retribuzione (contro l’indennità pari al 30% riconosciuta in caso di fruizione del normale congedo, peraltro subordinata alla presenza di particolari condizioni anagrafiche e reddituali).
La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è inoltre riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico, ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del d.lgs n. 151/2001) e ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni (seppur senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa).
I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.
I medesimi genitori, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per l’ordinario congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19.
L’INPS ha precisato che nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i relativi datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’Istituto.
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
I datori di lavoro comunicheranno all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens, ovvero, per il settore agricolo, relativamente al primo trimestre 2020, con il flusso DMAG, utilizzando i codici evento appositamente introdotti a tal fine, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 8 della presente circolare.
In ordine ai permessi di cui all’art. 33 della l. n. 104/1992, la circolare ha precisato che in base all’art. 24 del d.l. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.
I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.
Le 12 giornate di cui all’articolo 24 del d.l. n. 18/2020 così come i tre giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.
Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n. 3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.