INPS: le indicazioni per le domande di CIGO e di assegno ordinario nelle prime “zone rosse”
Con il messaggio n. 1118 del 12 marzo 2020 l’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione delle prestazioni di integrazione salariale disciplinate dagli artt. 13 e 14 del d. l. n. 9/2020.
Le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “COVID-19 d.l. n. 9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:
a) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni di cui all’ allegato 1 DPCM 1 marzo 2020;
b) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa.
Le domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario con la causale sopra indicata devono essere presentate alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 13, comma. 1, d.l. 9/2020).
Le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) che hanno unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 individuate nell’allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020 che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, possono invece richiedere l’integrazione salariale ordinaria con causale “COVID-19 – interruzione CIGS d. l. n.9/2020”.
La CIGO potrà essere autorizzata, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su istanza aziendale, di un decreto che disponga l’interruzione della CIGS in atto per impossibilità di completare il programma previsto (art. 14, d.l. n. 9/2020).