INL: somministrazione di lavoratori a tempo determinato e attività stagionali
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 716 del 26 aprile 2023, ha fornito alcuni chiarimenti all’Assosomm (Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro) in materia di somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali.
L’Ispettorato, richiama innanzitutto la specifica previsione di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 – che prevede l’applicazione della disciplina in materia di contratto a tempo determinato al rapporto di lavoro a tempo determinato tra somministratore e lavoratore con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24, attinenti alla disciplina del c.d. stop and go, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza – rimarcando che la somministrazione di lavoratori stagionali potrà avvenire nel rispetto della disciplina contenuta nel Capo III del D.Lgs. n. 81/2015 (“Lavoro a tempo determinato”) e, ovviamente, del Capo IV (“Somministrazione di lavoro”).
Inoltre, per quanto concerne dunque eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali – e più in particolare per quanto concerne le c.d. deroghe numeriche – le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale troverà applicazione l’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.
Dunque, ai fini delle deroghe in materia di attività stagionali, è il CCNL applicato dall’utilizzatore a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione.