INL: il nuovo provvedimento di sospensione ex art 14 d.lgs. n. 81/2008
Con la circolare n. 3 del 9 novembre 2021 l’INL ha fornito le prime indicazioni operative relative all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale come modificato dall’art. 13 del d.l. n. 146/2021.
Il nuovo comma 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”, per il tramite del proprio personale ispettivo.
Lo stesso potere spetta “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.
Una prima importante novità per l’adozione del provvedimento attiene alla percentuale di lavoratori irregolari che passa dal 20% all’attuale 10%, la cui condizione è correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.
La circolare precisa che ai fini della sospensione non potranno essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965.
La nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
L’Ispettorato ricorda che i lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008.
Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I al decreto-legge:
1) Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
2) Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
3) Mancata formazione ed addestramento
4) Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
5) Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
6) Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
7) Mancanza di protezioni verso il vuoto
8) Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
9) Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
10) Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
11) Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
12) Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
A tale riguardo il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento.
Per la revoca del provvedimento di sospensione è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori nonché, come esplicitamente evidenziato dal legislatore, una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.
L’Ispettorato ricorda che ai sensi del nuovo comma 15 dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.