INL: contratti di lavoro a termine e deroghe Covid
Con la nota n. 762 del 12 maggio 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale.
L’Ispettorato ha chiarito che l’art. 19-bis d.l. n. 18/2020 deve considerarsi attualmente in vigore quale norma interpretativa delle disposizioni che disciplinano l’erogazione degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale, artt. da 19 a 22 del d.l. n. 18/2020, richiamate dalle successive norme che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione.
In considerazione del richiamo alla normativa originaria di cui agli artt. 19 e ss del d.l. n. 18/2020 da parte delle norme successive, l’inciso “nei termini ivi indicati” contenuto nell’articolo 19 bis, è dunque da interpretare in senso “dinamico”, facendo riferimento alla platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, come da ultimo individuata dall’art. 8 del d.l. n. 41/2021 nei “lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Pertanto, in virtù delle predette disposizioni, si ritiene possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del citato d.l.).