Infortuni sul lavoro e imprese familiari
Il titolare dell’impresa familiare (ai sensi dell’art. 230 bis cod. civ) deve adottare nei confronti dei collaboratori le misure di sicurezza sul lavoro previste dal d. lgs 81/08. In caso di infortunio l’INAIL può, pertanto, esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del titolare dell’impresa che non ha predisposto le apposite misure di sicurezza, anche se non c’è alcun rapporto di subordinazione.
Lo ha sancito la Corte di cassazione con sentenza 20406 del 25 agosto 2017 che, confermando il giudizio della Corte d’appello di Venezia, ha riconosciuto il diritto della coniuge del collaboratore deceduto a seguito di infortunio, alla costituzione della rendita dei superstiti.
La Cassazione pone l’accento sulla situazione di fatto riconducibile all’impresa familiare, nella quale la titolarità dei poteri di organizzazione e gestione rimangono in capo all’imprenditore, mentre il familiare si limita a prestare la sua opera in maniera continuativa nell’impresa.
I partecipanti all’impresa familiare rientrano comunque fra i soggetti assicurabili INAIL a norma dell’articolo 4 del D.p.r. n. 1124/65 e, in tal senso, la Corte costituzionale, con sentenza n. 476/87, ne aveva dichiarato l’illegittimità nella parte in cui non prevedeva la loro inclusione.
La decisione della Consulta ha, in sostanza, avuto l’effetto di elidere l’elemento della necessaria subordinazione per la tutela assicurativa dei collaboratori dell’impresa familiare.
Resta tuttavia una materia ancora controversa.
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