Inefficacia dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento a mezzo pec non sottoscritta
Con ordinanza n. 36015 del 28 ottobre 2020 il Tribunale di Palermo si è pronunciato in tema di validità dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento non sottoscritta ed inviata tramite pec dal difensore del lavoratore.
Il Giudice del lavoro ha affermato che la scansione dell’impugnazione cartacea può avere la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è estratta solo nei seguenti casi:
1) se ad essa è apposta una firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata dal lavoratore e/o dal difensore (giusto il richiamo operato dal comma 1 dell’art. 22 d.lgs. n. 82/2005 all’art. 20 comma 1 bis primo periodo d.lgs. cit.); in tale caso, infatti, l’atto scansionato acquista natura di “documento informatico”;
2) se è accompagnata da valida attestazione di conformità di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole stabilite ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 82/2005 (art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005);
3) se è stata formata in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 d.lgs. 82/2005 e la sua conformità all’originale non è espressamente disconosciuta (art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82/2005).
Nel caso di specie l’impugnativa di licenziamento era stata trasmessa unicamente a mezzo di posta elettronica certificata dall’indirizzo del difensore del lavoratore, alla quale veniva allegata una copia scansionata in pdf della lettera di impugnativa.
Tale documento non era firmato digitalmente né dal lavoratore né dal difensore.
Inoltre alla suddetta pec non veniva allegata né procura alle liti né un’attestazione di conformità degli atti allegati.
Il tribunale ha quindi concluso affermando che la trasmissione al datore di lavoro, tramite la pec del difensore, di una siffatta scansione di una comunicazione cartacea di impugnativa di licenziamento non è idonea ad impedire la decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966.