Inattività lavorativa e risarcimento del danno
Con la decisione 9 maggio 2018, n. 11169 la Corte di Cassazione ha rilevato che il danno provocato al lavoratore lasciato in condizione di inattività dal datore di lavoro, a seguito di ordine di reintegrazione, è suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa.
Il Supremo Collegio ha precisato che una siffatta condotta datoriale viola l’art. 2103 cod. civ. ed è lesiva per il dipendente sia in relazione al suo fondamentale diritto al lavoro, sia in riferimento alla sua dignità professionale, da intendersi come “esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo”.
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