In gazzetta ufficiale la legge di conversione del decreto aiuti-bis
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 142 del 21 settembre 2022, di conversione del d.l. 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (c.d. decreto aiuti-bis).
Ne consegue che, fino al 31 dicembre 2022:
a) i soggetti di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – cioè i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
b) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
c) sembrerebbe essere prorogato anche il diritto al lavoro agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in quanto accomunati ai genitori di figli under 14 dall’articolo di legge “prorogato” (articolo 90, comma 1, del d.l. n. 34/2020), comportando una parziale sovrapposizione con la categoria dei lavoratori fragili. L’art. 90, comma 1, del d.l. n. 34/2020, infatti, riguarda anche i lavoratori che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da morbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Viene prorogata, altresì, la disciplina semplificata per il lavoro agile, attraverso la modifica dell’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 (art. 25-bis).
Ne consegue che, fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, dunque, si potrà procedere alla comunicazione dell’attivazione del lavoro agile con la modalità semplificata nonché all’attivazione del lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali e assolvendo agli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge n. 81 del 2017, in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Tra le ulteriori novità si segnalano:
• Art. 6 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
• Art. 12 – Misure fiscali per il welfare aziendale (600 euro per liberalità e/o rimborso al pagamento delle bollette acqua, luce e gas)
• Art. 20 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
• Art. 21 – Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022
• Art. 21 bis – Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni
• Art. 22 – Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli artt. 31 e 32 del DL n. 50/2022
• Art. 23 – Rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi