Illegittimo il licenziamento del lavoratore che pone in essere l’illecito per assecondare i superiori
Con la sentenza n. 19585 del 9 luglio 2021 la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato al dipendente che ha commesso un illecito per assecondare le richieste avanzate dai suoi superiori.
Nel caso di specie la lavoratrice, su richiesta dei responsabili del punto vendita in cui era addetta, aveva omesso la registrazione di 22 acquisti, la consegna dei relativi scontrini ai clienti ed il versamento dei corrispettivi in cassa in tre giorni diversi.
La Cassazione, confermando la sentenza di merito, ha stabilito che la condotta del dipendente che si limita ad “assecondare” le richieste dei suoi superiori presuppone che il lavoratore abbia agito con un grado di colpa modesto.
Laddove detto comportamento sia stato punito con il recesso, la sanzione datoriale deve quindi essere considerata illegittima per insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo.