Illegittimità del patto di prova e limiti alla reintegra
Con la decisione 3 dicembre 2018, n. 31159 la Corte di Cassazione ha considerato illegittimo il recesso per mancato superamento del patto di prova, essendo stato il lavoratore adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contenute nel patto.
Sul piano sanzionatorio, la Corte ha precisato che il recesso non può considerarsi valido qualora le modalità di esperimento della prova non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore oppure quando il recesso persegua finalità illecite.
Nel caso di specie, la sentenza ha chiarito che l’illegittimità del patto non potrebbe dar luogo all’applicazione della reintegra ma semplicemente alla prosecuzione della prova o al risarcimento del danno, sussistendo nella fattispecie un vizio funzionale e non genetico del patto.
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