Il superamento del comporto è escluso dal blocco dei licenziamenti durante il Covid 19
Cass. civ., sez. lav., sent. 14 ottobre 2024, n. 26634
Una lavoratrice aveva impugnato il licenziamento ricevuto ritenendo che il c.d. blocco dei licenziamenti, previsto dall’art. 46 del d.l. n. 18/2020 durante la fase più acuta della pandemia del Covid 19 per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, dovesse applicarsi anche ai licenziamenti per superamento del comporto, quale il suo, intimati durante il periodo di vigenza di tale temporanea causa di nullità dei recessi. La Cassazione, confermando i precedenti gradi di giudizio, ha ritenuto legittimo il licenziamento dal momento che la norma che istituiva il blocco dei licenziamenti ha natura speciale, non potendo quindi essere interpretata in via analogica al di là dei casi previsti del licenziamento collettivo e del licenziamento per g.m.o.
La Corte ha approfittato dell’occasione per ribadire che il superamento del comporto rappresenta una causale giustificatrice autonoma rispetto a quelle generali di giusta causa e giustificato motivo, soggetta soltanto alle regole dell’art. 2110 c.c., speciali rispetto a quelle sulla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali.