Il preposto negli appalti secondo il Ministero del Lavoro
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Interpello 30 settembre 2024, n. 4
La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello alla Commissione costituita in materia presso il Ministero del lavoro, formulando tre quesiti interconnessi: se, in un’attività in appalto, sia sempre obbligatoria la nomina del preposto (anche nel caso di attività svolta da due soli lavoratori, che operano in autonomia e senza che uno abbia funzione di vigilanza o coordinamento sull’altro); se in un’attività in appalto il preposto debba essere designato fra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente o possa anche essere individuato in figure quali il project manager, che non si reca presso il cliente; se in un’attività in appalto svolta da un solo lavoratore debba essere individuato il preposto.
La Commissione ha richiamato i suoi orientamenti recenti che valorizzano il ruolo del preposto, coerentemente con la funzione affidata a questa figura dalla normativa. Con l’interpello n. 5/2023, infatti, la Commissione aveva precisato che il preposto deve sempre essere individuato e che il datore stesso può svolgerne le funzioni nei soli casi limite di ridottissima complessità organizzativa (ad esempio, l’impresa con un solo dipendente). Ciò premesso, la Commissione ha risposto ai quesiti affermando che gli appaltatori devono sempre indicare ai committenti il personale che svolge la funzione di preposto e che tale ruolo può essere svolto solo dal personale presente sul sito, il quale soltanto può effettivamente adempiere alle funzioni previste.