Il licenziamento della lavoratrice madre
Cass., sez. lav., 11 gennaio 2017, n. 475 – Nullità del licenziamento della lavoratrice madre nel periodo protetto
La vicenda muove dalla decisione della Corte d’Appello di Napoli che, ritenendo illegittimo il licenziamento della lavoratrice madre – alle dipendenze di un’impresa con un numero di dipendenti pari o inferiore a quindici – intimato alla stessa nel periodo protetto di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 151/2001, ha condannato il datore di lavoro alla riassunzione della lavoratrice, o, in mancanza, a risarcirle il danno nella misura di cinque mensilità, in virtù di quanto previsto dall’art. 8 della l. n. 604/1966.
Secondo la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione, il licenziamento nullo della lavoratrice madre rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 151/2001.
Tale disposizione non opera alcun riferimento né alla l. n. 604/1966, né alla l. n. 300/1970; per tale motivo, la nullità del licenziamento è comminata ai sensi dello stesso art. 54 del citato d.lgs.
Pertanto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d Appello.
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