Il lavoro agile è legge
In data 10 maggio 2017 è stato approvato definitivamente il disegno di legge recante le “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Il testo normativo prevede, al capo I, maggiori garanzie contrattuali per i lavoratori autonomi, nuove tutele previdenziali in caso di malattia e infortunio, incentivi fiscali per le spese di formazione e di aggiornamento professionale.
Il ddl approvato predispone altresì misure a sostegno per l’ingresso dei lavoratori nel mercato del lavoro, con la previsione di sportelli dedicati presso i Centri per l’impiego.
Inoltre, si ricorda, è stata stabilizzata l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la c.d. DIS-COLL, riconosciuta in via permanente dal 1° luglio 2017 ed estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Infine, si rimarcano le novità introdotte dal capo II del testo normativo che assumono una rilevanza straordinaria per il diritto del lavoro.
L’articolo 18, in particolare, disciplina il c.d. “lavoro agile”, che viene definito come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”
Le disposizioni successive disciplinano la forma e il recesso nel lavoro agile (art. 19), il trattamento economico, il diritto all’apprendimento continuo e la certificazione delle competenze del lavoratore (art. 20), il potere di controllo e disciplinare (art. 21), gli obblighi di sicurezza (art. 22), l’obbligo di assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali (art. 23).
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