Il Jobs Act di nuovo davanti alla Consulta
Con ordinanza del 24 febbraio, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 117 Cost., dell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui fissa una soglia massima di sei mensilità per il risarcimento spettante ai lavoratori licenziati da datori di lavoro che non superano i 15 dipendenti.
Il Giudice ha ritenuto l’indennizzo troppo esiguo e non dissuasivo nei confronti dei comportamenti illegittimi dei datori di lavoro.
Il Tribunale ha inoltre osservato, da un lato, che l’originaria tutela c.d. “obbligatoria” contenuta nell’art. 8 l. n. 604/1966 prevede, ancora oggi quando applicabile, una tutela costituita dalla riassunzione in servizio o, in mancanza, dal pagamento di un’indennità variabile fra 2,5 e un massimo di 14 mensilità; dall’altro che, considerati gli attuali modelli organizzativi ed economici, il criterio del numero dei dipendenti non è più adeguato, in relazione alle esigenze di tutela espresse dalla disciplina dei licenziamenti, rispetto ad altri criteri come quello della dimensione economica dell’attività di impresa.
Nel rinviare la questione alla Corte, il Giudice ha richiamato la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali “CGIL v. Italy” dell’11 febbraio 2020 con la quale il regime del licenziamento previsto dal d.lgs. n. 23/2015 è stato dichiarato contrario agli standard fissati dalla Carta sociale Europea.