Il fondo di integrazione salariale
Il decreto 3 febbraio 2016, n. 94343, attuativo del fondo di integrazione salariale, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2016, rinomina il Fondo di solidarietà residuale, già istituito presso l’INPS, adeguandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 alle disposizioni del d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015.
Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti), appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi.
I destinatari sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Il fondo di integrazione salariale garantisce un assegno di solidarietà, corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi in un biennio mobile, in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di riduzione di personale, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
Ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro, il Fondo di integrazione salariale garantisce, oltra all’assegno di solidarietà, un assegno ordinario, corrisposto fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile, d’importo pari all’integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste in materia di cassa integrazioni guadagni ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, ed in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale, con esclusione della cessazione anche parziale di attività.
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