Il distacco transnazionale di lavoratori in Italia
Circolare INL n. 3/2016 – comunicazione preventiva di distacco transazionale di lavoratori in Italia
L’Ispettorato nazionale del Lavoro, congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emesso, in data 22 dicembre 2016, la circolare n. 3.
Tale circolare contiene le indicazioni operative in merito alle modalità di compilazione della comunicazione preventiva di distacco, da parte delle imprese straniere, di lavoratori in Italia.
Tale comunicazione deve essere effettuata dalle imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE ovvero in Stati terzi; per quanto riguarda le agenzie di somministrazione, invece, la circolare fa riferimento solo a quelle stabilite in un altro Stato membro.
In base a quanto previsto dalla circolare, sono da ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016, ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonché i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016.
La nuova modalità comunicativa è stata prevista dal d.lgs. n. 136/2016, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/67/UE (la cd. direttiva Enforcement) sul distacco di un lavoratore in un altro Stato membro, nonché dal decreto ministeriale del 10 agosto 2016.
La circolare prevede che tale comunicazione debba essere trasmessa in via telematica sul modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco stesso; essa può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata e il luogo di lavoro siano diversi.
Il modello telematico UNI_DISTACCO_UE deve contenere le informazioni relative al prestatore di servizi, ai lavoratori distaccati, al soggetto distaccatario; in esso dovrà essere altresì indicata la durata e la sede del distacco.
Il testo della circolare contiene un chiarimento in merito alla fattispecie del distacco nel settore trasporto: il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o di imbarco/sbarco passeggeri, non configura la fattispecie di distacco transazionale.
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