Il decreto sui “furbetti del cartellino”
Il d.lgs. n. 116/2016, recante “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, è stato pubblicato nella G.U. n. 149 del 28 giugno 2016.
La riforma modifica l’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 in tema di licenziamento disciplinare, introducendo la definizione di “falsa attestazione della presenza in servizio”.
Per il nuovo comma 1-bis integra la falsa attestazione “qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso”.
Per le condotte accertate in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, è prevista l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente (viene fatto salvo il solo assegno alimentare).
La sospensione è disposta con provvedimento motivato, senza obbligo di preventiva audizione del dipendente, entro quarantotto ore dalla conoscenza del condotta fraudolenta.
L’esercizio del diritto di difesa del lavoratore è garantito dall’introduzione del nuovo comma 3-ter in cui si prevede che il provvedimento di sospensione debba contenere la contestazione per iscritto dell’addebito e la convocazione del dipendente per l’audizione orale, dando allo stesso un preavviso di almeno quindici giorni; termine entro il quale il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio per un periodo non superiore a cinque giorni.
Il procedimento deve essere concluso entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell’addebito.
Si noti che la violazione dei termini individuati dalle disposizioni non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 55-bis, comma 4, d. lgs. 165/2001.
Si precisa, infine, che le disposizioni in parola si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e cioè a far data dal 13 luglio 2016.
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