Il Decreto Ristori-quater è in G.U.
Lo scorso lunedì 30 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 297, il decreto legge n. 157/2020 noto come Decreto Ristori-quater.
Di seguito le principali novità introdotte dal nuovo provvedimento.
- Principali misure in materia fiscale e contributiva
- Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (art. 1)
- Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (art. 2)
- Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (art. 3)
- Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione (art. 7)
- Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU (art. 8)
- Misure di sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro
- Riconoscimento di una ulteriore indennità una tantum pari a 1.000 euro da destinare ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 15, c. 1, d.l. n. 137/2020 (art. 9, c. 1).
- Riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 30.11.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 30.11.2020 (art. 9, c. 2).
- Riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. I presupposti per accedere a tale beneficio sono dettagliatamente elencati ai commi 3 e 4 dell’art. 9.
- Riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti indicati dal comma 5 dell’art. 9.
- Riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dall’1.1.2019 al 30.11.2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del d.lgs. n. 81/2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.1.2019 alla data del 30.11.2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (art. 9, c. 6).
- La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche istituito ai sensi dell’articolo 3 del d.l. n. 137/2020, è incrementata di 92 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 10).
- Gli articoli 11 e 12 introducono rispettivamente disposizioni a favore dei lavoratori sportivi e a sostegno dei settori del turismo, della cultura e per l’internazionalizzazione.
- L’art. 13 dispone che i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del d.l. n. 149/2020 nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
- Ulteriori misure urgenti
- Sul versante lavoristico e sindacale si segnala, in particolare, il differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale nelle pubbliche amministrazioni. Tali elezioni si svolgeranno entro il 15 aprile 2022, anche mediante modalità telematiche eventualmente concordate con appositi accordi di cui all’art. 42, c. 4, d.lgs. n. 165/2001 (art. 15)