Il decreto legislativo sul distacco transnazionale
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 15 settembre 2020, il d.lgs. n. 122 del 15 settembre 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi”.
Il d.lgs. n. 122/2020, modificando il d.lgs. n. 136/2016, ha previsto l’applicazione della disciplina ivi contenuta anche ai rapporti di servizi tra agenzie di somministrazione ed utilizzatori appartenenti a Stati Membri diversi.
In particolare, il d.lgs. n. 136/2016 si applicherà alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia.
In tal caso i lavoratori saranno considerati distaccati in Italia dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Il decreto si applicherà altresì alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unità produttiva in Italia, uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l’agenzia di somministrazione.
Anche in questo caso il lavoratore è considerato distaccato dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
È stato interamente riscritto il comma 1 dell’art. 4 d.lgs. n. 136/2016 prevedendo che ai rapporti di lavoro tra le imprese e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici di categoria;
d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;
e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
g) parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l’alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;
i) indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio.
È stato inoltre introdotto all’art. 4 bis il “Distacco di lunga durata” stabilendo che se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi, ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all’articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti:
a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;
b) le clausole di non concorrenza;
c) la previdenza integrativa di categoria.
Con notifica motivata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte del prestatore di servizi, la durata del distacco può essere estesa fino ad un massimo di 18 mesi.
L’articolo 4-bis comma 3 chiarisce che in caso di sostituzione di uno o più lavoratori distaccati, la durata di 12 o 18 mesi verrà determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori.
Viene infine stabilito all’art. 10 bis l’obbligo per l’impresa utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono distaccati lavoratori, di informare l’agenzia di somministrazione distaccante delle condizioni di lavoro e di occupazione che trovano applicazione ai lavoratori distaccati.
Per l’intera durata della prestazione di servizi e fino a due anni dalla sua cessazione l’impresa utilizzatrice è tenuta a conservare copia dell’informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione per l’esibizione agli organi di vigilanza.