Il decreto legge sulla cassa integrazione
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020, il testo del decreto legge n. 52/2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
In particolare, il decreto prevede che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 20, 21 e 22 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020 e ss.mm.ii., i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possono fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.
Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente (art. 1).
Sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza (art. 2).
Sono altresì prorogati dal 15 luglio al 15 agosto i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020 (art. 3).
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.