Il «decreto asset» raddoppia i termini del divieto di delocalizzare per le imprese che beneficiano di aiuti di Stato
L’art. 8 del decreto-legge del 10/8/2023, n. 103, convertito in legge con la legge 9/10/2023, n. 136, rafforza il regime sanzionatorio per le imprese che, dopo aver ricevuto aiuti di Stato subordinati all’effettuazione di investimenti produttivi, delocalizzino l’attività interessata dall’aiuto di Stato al di fuori dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. In particolare, il periodo nel quale la delocalizzazione è sanzionata con la decadenza dall’aiuto di Stato ricevuto, prevista dall’art. 5, co. 1, del decreto-legge 87 del 2018 viene raddoppiato, da cinque a dieci anni, qualora l’impresa beneficiaria sia qualificabile come «grande impresa» ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.
Ciò indica che l’incremento del periodo nel quale la delocalizzazione è sanzionata riguarda le imprese con più di 250 dipendenti o il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.
Qui l’art. 5 del d.lgs. 87/2018, come modificato dal «decreto asset»: DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 – Normattiva.