Il contratto di rete di solidarietà: i chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico
Con l’articolo 43-bis della l. n. 77/2020 di conversione del decreto rilancio (d.l. n. 34/2020) sono stati introdotti tre nuovi commi (da 4-sexies a 4-octies) all’articolo 3 del d.l. n. 5/2009 al fine di regolare una nuova tipologia di contratto di rete ovvero il contratto di rete con causale di solidarietà.
Ai sensi dell’art. 43-bis l. n. 77/2020 il contratto di rete “può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. [ … ] Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete”.
In questo modo il legislatore ha consentito l’utilizzo del contratto di rete per far fronte alle ricadute occupazionali dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica.
Rientrano infatti tra le finalità del contratto di rete “l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi”.
Con la circolare n. 2/V del 9 ottobre 2020 il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che le imprese retistenon devono necessariamente tutte appartenere a filiere dichiarate in crisi: diversamente opinando, infatti, risulterebbe ben più difficoltoso il conseguimento della finalità dichiarata della norma (la salvaguardia occupazionale), in quanto la gestione dei dipendenti potrebbe avvenire solo nell’ambito di settori in crisi, quindi con maggiore difficoltà ad assorbire i dipendenti momentaneamente in sovrappiù.