Il blocco dei licenziamenti riguarda anche i dirigenti
Con l’ordinanza del 26 febbraio il Tribunale di Roma ha affermato che il blocco dei licenziamenti per motivi economici, introdotto dalla normativa emergenziale (art. 46 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 e art. 80 d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020), deve ritenersi applicabile anche ai dirigenti.
Il Giudice del lavoro, in particolare, ha affermato che la ratio di tale “blocco” deve ravvisarsi nell’esigenza di ordine pubblico di evitare, in via provvisoria, che le conseguenze economiche negative derivanti dall’emergenza si traducano nell’immediata soppressione di posti di lavoro.
Tale esigenza, ispirata ad un criterio di solidarietà sociale ex artt. 2 e 4 della Cost., deve ritenersi comune anche ai dirigenti, la cui esclusione porrebbe anzitutto un problema di ragionevolezza in relazione all’art. 3 Cost.
Si è infine osservato che il richiamo fatto dalla norma limitativa dei licenziamenti al giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 3 della l. 604/1966, deve intendersi comprensivo anche della “giustificatezza oggettiva” (inerente esclusivamente ai dirigenti), che con il giustificato motivo oggettivo condivide sostanzialmente la natura, seppur in una forma attenuata nel rigore.
Sulla base di tali motivazioni, il Tribunale di Roma ha dichiarato nullo il licenziamento irrogato al dirigente, ordinando alla società datrice la reintegrazione nel posto di lavoro.