I Riders di Foodora tra autonomia e subordinazione
Con la decisione 4 febbraio 2019, n. 26 la Corte d’Appello di Torino si è espressa sulla qualificazione giuridica dei c.d. riders di Foodora.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto di poter applicare l’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza del giudice di prime cure, oggetto di appello.
Uno dei passaggi di maggior interesse della sentenza è quello in cui si afferma che la fattispecie delineata dall’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 costituisce un “terzo genere” ed è posta nell’intercapedine tra il lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. e la collaborazione di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c.
Nel provvedimento il Collegio ha precisato che “pur senza “sconfinare” nell’esercizio del potere gerarchico, disciplinare (che è alla base della eterodirezione) la collaborazione è qualificabile come etero-organizzata quando è ravvisabile un’effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente, in modo tale che la prestazione lavorativa finisce con l’essere strutturalmente legata a questa (l’organizzazione) e si pone come un qualcosa che va oltre alla semplice coordinazione di cui all’articolo 409 n.3 c.p.c, poiché qui è il committente che determina le modalità della attività lavorativa svolta dal collaboratore”.
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