I quesiti referendari: le tre sentenze della Corte
La Corte costituzionale con le sentenze nn. 26, 27 e 28 del 27 gennaio 2017, ha dichiarato inammissibile il quesito referendario volto a modificare l’art. 18 Stat. lav., mentre si è pronunciata a favore dell’ammissibilità sia del quesito in tema di responsabilità solidale negli appalti, sia di quello sulla eliminazione dei c.d. voucher.
Le motivazioni sottese all’inammissibilità del primo quesito referendario – diretto a ripristinare la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo – fanno aggio sulla natura manipolativa dello stesso; infatti, contrariamente alla funzione meramente abrogativa prevista dall’art. 75 Cost., esso, così come redatto dai proponenti, assume carattere propositivo.
Inoltre, la Consulta ha rilevato un difetto di univocità e omogeneità, poiché tale quesito aveva ad oggetto due distinte disposizioni, le quali, ancorché entrambe relative ai licenziamenti individuali, sono differenti, sia in relazione ai rapporti di lavoro ai quali si riferiscono che per il regime sanzionatorio previsto. Per citare un passaggio significativo della sentenza n. 26/2017, “l’elettore in definitiva potrebbe desiderare che la reintegrazione torni a essere invocabile quale regola generale a fronte di un licenziamento illegittimo, ma resti confinata ai soli datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti in ciascuna unità produttiva o Comune, o ne impiegano complessivamente più di sessanta. Oppure potrebbe volere che quest’ultimo limite sia ridotto, ma che, anche per tale ragione, resti invece limitato l’impiego della tutela reale, da mantenere nei casi in cui è attualmente prevista. Il fatto che il quesito referendario lo obblighi ad un voto bloccato su tematiche non sovrapponibili, (…) comporta un’ulteriore ragione di inammissibilità”.
Il secondo quesito posto all’attenzione della Consulta è quello inerente all’abrogazione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatori per crediti retributivi, previdenziali e assicurativi.
Quest’ultimo, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27/2017, è ammissibile poiché “risponde ai requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità, anche se formulato con la c.d. tecnica del ritaglio ”. Si ricorda che la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 26 e 28 del 2011, aveva già affermato la necessità della sussistenza di tali requisiti.
Il terzo quesito referendario, sul quale si è espressa la Consulta con la sentenza n. 28/2017, è volto all’abrogazione degli artt. 48 e 49 del d.lgs. n. 185/2016 in materia di lavoro accessorio, nonché dell’art. 50 del d.lgs. n. 81/2015 – ossia la disciplina dei voucher.
Anche tale ultimo quesito è stato dichiarato ammissibile; la Corte Costituzionale afferma che esso “non inerisce a disposizioni in cui possa essere attribuito il carattere di norma costituzionalmente necessaria, in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina normativa. L’evoluzione dell’istituto, nel trascendere i caratteri di occasionalità dell’esigenza lavorativa cui era originariamente chiamato ad assolvere, lo ha reso alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e quindi non necessario”.
Inoltre quest’ultimo, come il quesito precedente, rispetta i principi di chiarezza, omogeneità e uniformità.
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