I poteri istruttori del giudice del lavoro
Con la decisione 28 marzo 2018, n. 7694 la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice alla quale era stato contestato di aver preso parte ad una manifestazione di protesta durante un periodo di assenza per malattia.
Nella specie, il Supremo Collegio ha rigettato le doglianze della datrice di lavoro, secondo la quale la Corte Territoriale aveva esercitato i poteri d’ufficio oltre i limiti consentiti, acquisendo i certificati medici attestanti la diagnosi di malattia.
Nella decisione si ribadisce, infatti, che i poteri d’ufficio del giudice del lavoro possono essere esercitati anche in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa. L’unico limite al carattere discrezionale di tali poteri è quello dell’arbitrarietà.
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