I dati biometrici sono fuori dall’art. 4 stat. lav.?
Con la Circolare n. 5 del 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha inteso fornire istruzioni operative in tema di installazione e utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
Tra le diverse questioni affrontate dalla suddetta circolare appare particolarmente interessante quella relativa ai dati biometrici: l’Ispettorato, infatti, ritiene che il riconoscimento biometrico – installato con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati e necessario per avviare il funzionamento della macchina – debba essere considerato uno strumento indispensabile a rendere la prestazione lavorativa, di talché potrà prescindere sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dall’autorizzazione prevista dalla legge.
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