I chiarimenti INPS sui termini decadenziali per l’invio delle domande di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario
Con il messaggio n. 3729 del 15 ottobre 2020, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito alla proroga, al 31 ottobre 2020, dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamento di integrazione salariale e dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti.
L’Istituto ha inoltre fornito i chiarimenti in ordine all’invio delle istanze relative all’ulteriore periodo di nove settimane di trattamento di integrazione salariale di cui al d.l. n. 104/2020.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in particolare, facendo seguito a quanto illustrato ai paragrafi 6 e 7 della circolare n. 115 del 30 settembre 2020, ha precisato che le domande e la documentazione utile per i pagamenti diretti, riferite ai commi 9 e 10 dell’articolo 1 del d.l. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, inviate dalle aziende oltre le precedenti scadenze del 31 agosto 2020 e del 30 settembre 2020, saranno considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la data del 31 ottobre 2020.
Con riguardo al secondo periodo di nove settimane di trattamenti, con il messaggio n. 3525 del 1° ottobre 2020 sono state rese note le modalità operative che aziende e intermediari devono seguire per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario.
In merito alla trasmissione delle istanze, che deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, l’Istituto ha precisato che la stessa trasmissione è già possibile a far tempo dalla data di pubblicazione del citato messaggio, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.