I chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero del Salute, ha emanato la circolare n.13 del 4 settembre 2020 in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.
In particolare, la circolare ha precisato che il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.
Con riferimento all’età, il ministero ha chiarito che il parametro da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative.
In particolare, non è rilevabile, dalla normativa, alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità.
In tal contesto, la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.