Gli accordi sindacali ex art. 2 d.lgs. n. 81/2015
Con interpello n. 27 del 15 dicembre 2015, la Direzione Generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito posto dalla Assocontact sulla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2015.
Nel quesito si chiede indicazioni sugli elementi per qualificare l’accordo collettivo previsto dall’art. 2 sopra citato come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La risposta al quesito è così stata formulata: “In linea con le osservazioni sopra formulate ed in risposta al quesito avanzato, si ritiene che l’esclusione di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 operi in relazione alle sole collaborazioni che trovano puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività determinata all’esito della valutazione comparativa degli indici summenzionati. Di converso, l’eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo non impedirà l’applicazione dell’art. 2 citato cosicché, a partire dal 2016, ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” ancorché disciplinati da un contratto collettivo (evidentemente privo dei requisiti in questione), si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.
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