Fondo per le vittime dell’ amianto
Il 1° gennaio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 27 ottobre 2016, recante le modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto, in relazione al periodo che comprende il biennio 2016 – 2018.
Tale decreto ministeriale è stato emesso con la finalità di dare attuazione a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015), che ha istituito un apposito fondo.
I beneficiari del fondo sono gli eredi dei lavoratori deceduti per patologie asbesto correlate, cagionate dall’esposizione all’amianto nell’espletamento di mansioni portuali.
I soggetti che intendono fruire di tali prestazioni, per gli anni 2017 e 2018, devono presentare domanda all’Inail entro e non oltre il 28 febbraio – rispettivamente dell’anno 2017 o 2018 – con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell’anno precedente, “dandone contestuale comunicazione all’impresa debitrice così come individuata dalla sentenza esecutiva”.
Le prestazioni del fondo concorrono al pagamento del quantum dovuto agli interessati a titolo di risarcimento – del danno patrimoniale e non patrimoniale – così come liquidato dalla sentenza esecutiva, nella misura di una quota percentuale che sarà stabilita dall’Inail entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.
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