Fatto materiale, imputabilità, licenziamento
Il Tribunale di Monza con decisione del 26 ottobre 2017 si è pronunciato in tema di insussistenza del fatto materiale contestato, qualificando come insussistente il fatto materiale che, pur essendosi storicamente verificato, non sia imputabile al lavoratore.
Infatti, secondo la decisione de qua, il fatto materiale deve concretizzarsi in “un inadempimento imputabile al lavoratore, essendo contrario ai principi generali dell’ordinamento che un soggetto possa essere chiamato a rispondere di un fatto che non possa essergli soggettivamente addebitato a titolo di dolo o colpa”. Si sottolinea a tal fine che “le ipotesi di responsabilità oggettive, bandite dal sistema giuridico penale, costituiscono un’eccezione anche al sistema civilistico […] e come tali devono essere interpretate in senso restrittivo”.
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