Fallimento e trasferimento di azienda
Con la sentenza n. 24691 del 14 settembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, ai fini dell’operatività degli effetti previsti dall’art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 (esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario), in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare non occorre il requisito della cessazione dell’attività di impresa, di essa costitutivo, da riferire esclusivamente alla procedura di amministrazione straordinaria.