Esonero contributivo e trattamenti di integrazione salariale: le indicazioni INPS
L’articolo 12, comma 14, del d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176/2020, ha previsto, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 del medesimo articolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.
Il successivo comma 15 del citato articolo 12 prevede che: “I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio”.
Con il messaggio n. 3475 del 14 ottobre 2021 l’INPS ha chiarito che i datori di lavoro che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dall’articolo 3 del d.l. n. 104/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal citato articolo 12, comma 14, del d.l. n. 137/2020, previa rinuncia, ai sensi del successivo comma 15, a una quota di esonero di cui all’articolo 3 del d.l. n. 104/2020, “anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio”.
In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui l’azienda debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dal d.l. n. 137/2020, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.
L’Istituto ha altresì precisato che, non essendo stato previsto dalla normativa di riferimento un termine decadenziale per l’esercizio della facoltà di rinuncia, la possibilità di accedere alle misure disciplinate dall’articolo 12 del d.l. n. 137/2020 (sia trattamenti di integrazione salariale che esonero) può essere riconosciuta anche ai datori di lavoro che abbiano fruito integralmente dell’esonero di cui all’articolo 3 del d.l. n. 104/2020 e che successivamente rinuncino a una quota del medesimo, effettuando una restituzione della medesima quota parametrata alla contribuzione datoriale mensile dovuta per un singolo lavoratore.