Esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori somministrati: quale contratto collettivo?
Con Interpello 1/2023 del 15 settembre 2023 il Ministero del Lavoro risponde all’istanza posta dall’UGL Agroalimentare per conoscere se, in relazione all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati, trovi applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agenzia di somministrazione o quello dell’utilizzatore.
Il Ministero, ricorda che, in linea generale, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro, ma è necessario che, per il periodo della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore.
Tali conclusioni devono ritenersi valide anche con riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, in adesione a quanto previsto dall’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 81/2015.
Dunque, anche in questo caso, si dovrà far riferimento, in prima istanza, al contratto collettivo di lavoro applicato dall’agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, consentendo inoltre al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all’interno del contesto lavorativo ove concretamente è inserito tutti i diritti sindacali allo stesso riconosciuti dall’ordinamento e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in modo da garantire la concreta effettività di tali diritti in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l’utilizzatore.