Durante le ferie, il lavoratore deve mantenere la retribuzione normalmente percepita
Cass. civ., sez. lav., ord. 27 settembre 2024, n. 25850.
Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte è tornata sul tema dell’individuazione delle voci retributive che sono dovute al dipendente durante il godimento delle ferie.
La Corte di Appello aveva riconosciuto il diritto del lavoratore ricorrente a percepire, per ogni giorno di ferie, una retribuzione comprensiva non solo della base tabellare ma anche delle indennità perequativa, compensativa e di turno. La Cassazione, nel rigettare il ricorso del datore di lavoro, ha ripercorso i suoi orientamenti in materia, ricordando che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo feriale è fortemente influenzata dalle indicazioni espresse dalla Corte di Giustizia UE nell’interpretazione della direttiva 2003/88. Secondo la Corte di Giustizia, durante le ferie il lavoratore deve percepire durante il periodo di riposo la retribuzione ordinaria, rischiandosi diversamente di dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie stesse, in contrasto con gli obbiettivi del legislatore europeo.
La Cassazione, a partire almeno dalla sent. n. 13425/2019, ha declinato tale nozione «europea» di retribuzione feriale nel senso che essa debba ricomprendere «qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore», in modo da garantire al lavoratore in ferie condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa. Ciò premesso, la Cassazione ha ritenuto attendibile l’inclusione in tale nozione delle indennità su cui verteva la controversia.