Disposizioni in materia di depenalizzazione
Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, i decreti legislativi nn. 7 e 8 in materia di abrogazione di alcuni reati (d.lgs. n. 7/2016) e di depenalizzazione (d.lgs. n. 8/2016).
Per quanto attiene il profilo giuslavoristico si segnala l’art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 8/2016 relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali: “L’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente: “1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.
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