Diritto di svolgere la prestazione di lavoro in condizioni sicure, Covid-19 e licenziamento
Con la sentenza n. 9 del 13 gennaio 2021, il Tribunale di Arezzo ha affermato che è illegittimo il licenziamento irrogato al lavoratore che si era rifiutato di svolgere il proprio lavoro di cassiere davanti ad un cliente sprovvisto di mascherina anti Covid-19.
Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro ha osservato che il fatto contestato al lavoratore non assurge a quei caratteri di gravità necessari per integrare la giusta causa di licenziamento, non recando alcun pregiudizio economico o all’immagine del datore di lavoro.
Il lavoratore si è limitato ad esercitare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza.
Secondo il Tribunale, invero, l’esimente dello stato di necessità dettata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, consentiva al dipendente, pur in assenza di una specifica disposizione di legge, anche di astenersi dal lavoro poiché lo svolgimento della prestazione lo esponeva ad un rischio di danno alla persona.