Diritto di critica e licenziamento illegittimo
Cass., sez. lav., 17 gennaio 2017, n. 996 – Il diritto di critica nei confronti del datore di lavoro
Una dipendente era stata licenziata per aver presentato un esposto alla procura della Repubblica e al Ministro del Lavoro, criticando il proprio datore di lavoro a causa dell’improprio ricorso di quest’ultimo alla CIGS e alla mobilità.
La Cassazione ha rimarcato la necessità, affinché l’esercizio del diritto di critica sia legittimo, del rispetto del principio di continenza sostanziale – ossia, i fatti narrati devono corrispondere a verità – e di quello di continenza formale – ergo, l’esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente.
La Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento, precisando, peraltro, a proposito della continenza formale, che tale requisito richiede l’osservanza della correttezza e civiltà delle espressioni utilizzate, ma è “attenuato dalla necessità (…) di esprimere le proprie opinioni e la propria personale interpretazione dei fatti, anche con espressioni astrattamente offensive e soggettivamente sgradite alla persona cui sono riferite”.
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