Diritto alle ferie e comporto per malattia
Cass. civ., sez. lav., ord. 08/01/2024, n. 582
Il caso di un lavoratore che era stato licenziato per superamento del periodo di comporto, nonostante avesse richiesto di godere delle ferie durante l’assenza per malattia, ha rappresentato l’occasione, per la Cassazione, di ricapitolare i propri orientamenti in materia. Confermando le decisioni di merito che avevano ritenuto illegittimo il licenziamento, la Cassazione ricorda che già con la sentenza della Corte costituzionale 616/1987, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2109 c.c. nella parte in cui prevede che la malattia intervenuta durante le ferie ne interrompa il decorso, è stato affermato il principio della «conversione delle cause di assenza dal lavoro», il quale comporta la possibilità di mutamento del titolo dell’assenza dal lavoro in altro che presupponga una diversa giustificazione.
L’applicazione del principio comporta che il periodo di comporto possa essere interrotto dalla richiesta del lavoratore di godere del periodo feriale, che il datore deve concedere anche in costanza di malattia, attesa la garanzia costituzionale del diritto alle ferie e l’interesse del lavoratore a sospendere la decorrenza del periodo di comporto.